Riconoscimento di figlio naturale

Il riconoscimento del figlio naturale avviene al momento della denuncia di nascita oppure in un momento successivo con apposita dichiarazione da rendere all’Ufficiale dello Stato civile. In caso di figli minorenni (di età inferiore ai 16 anni) è necessario il consenso dell’altro genitore. Il riconoscimento di figli che abbiano compiuto il 16esimo anno di età può avvenire anche solo con il loro consenso.

Con il riconoscimento il figlio naturale prende il cognome del genitore che lo ha riconosciuto per primo. In caso di figli minorenni il cognome viene stabilito dal Tribunale per i Minorenni su proposta dei genitori. In tal caso può succedere che il figlio tenga il suo cognome, lo cambi o prenda i cognomi di entrambi i genitori.

La legittimazione attribuisce a colui che è nato fuori del matrimonio la qualità di figlio legittimo. Essa avviene per susseguente matrimonio dei genitori del figlio naturale. Il figlio prende il cognome del padre.

Il riconoscimento è irrevocabile.

Costi

nessuni

Requisiti

nessuni

Documentazione

nessuna

Unità responsabile

Ufficio di stato civile

Competente

ITA