Regime patrimoniale

 

In base all'art. 159 del Codice Civile, il regime patrimoniale legale per la famiglia (per matrimoni celebrati dopo il 20 settembre 1975) è costituito dalla comunione dei beni, a meno che non sia stata stipulata diversa pattuizione tramite atto pubblico. (Riforma del Diritto di Famiglia italiano – legge del 19 maggio 1975, n. 151)

La comunione legale

Costituiscono oggetto della comunione legale:

  • Gli acquisti compiuti dai coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali,
  • i proventi dell'attività separata dei coniugi,
  • le aziende costituite e gestite dopo il matrimonio,
  • i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati.

Sono invece esclusi dalla comunione:

  • i beni di cui il coniuge era proprietario prima del matrimonio o rispetto ai quali godeva di un reale diritto di godimento,
  • i beni acquisiti in seguito al matrimonio per effetto di successione o donazione (salvo non sia espressamente dichiarato che sono attribuiti alla comunione),
  • la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa,
  • beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori,
  • beni che servono all'esercizio della professione, tranne quelli destinati alla conduzione di un'azienda facente parte della comunione.

La separazione dei beni

La separazione dei beni si fonda sul principio secondo il quale ciascuno dei coniugi conserva la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio. Quindi ciascun coniuge ha il godimento e l'amministrazione dei beni che rimangono di sua proprietà. Si noti che l'art. 218 del codice civile dispone che il coniuge che gode dei beni dell'altro (ad esempio conviva nell'appartamento intestato esclusivamente all'altro coniuge) è soggetto a tutti gli obblighi dell'usufruttuario.

La scelta del regime patrimoniale di separazione dei beni dei coniugi può essere fatta:

  • tramite dichiarazione verbale all'Ufficiale dello Stato civile davanti al quale i futuri coniugi si presentano per il matrimonio civile,
  • nel caso di rito religioso la comunicazione va effettuata al parroco.

La scelta del cambiamento di regime patrimoniale che avvenga successivamente al matrimonio va resa legale tramite atto stipulato in presenza di un notaio. Le modifiche concordate non hanno effetto, nei confronti di terzi, se non sono annotate a margine dell’atto di matrimonio.



 

 Costi nessuno
 Requisiti nessuno 
 Documentazione nessuna
 Unità responsabile

 Ufficio Stato Civile

 

 

Competente

ITA