Hanno diritto al voto tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il 18° anno di età entro il giorno della votazione. Non sono invece elettori:
- coloro che sono dichiarati falliti finché dura lo stato di fallimento, ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento;
- coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;
- coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza detentive o alla libertà vigilata, a norma dell'articolo 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;
- i condannati a pena che comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
- coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata.
Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale solo quando sono passate in giudicato. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato. Per i cittadini italiani, iscritti all'anagrafe del Comune, nonché per i cittadini italiani residenti all'estero (vedi AIRE) l'iscrizione alla lista elettorale avviene d'ufficio.
Costi | nessuno |
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Requisiti | nessuno |
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Documentazione | nessuna |
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Unità responsabile | Ufficio elettorale |
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